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STATUTO E ATTO COSTITUTIVO Ecomuseo del Lago d`Orta e Mottarone
 

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGO D`ORTA E MOTTARONE
STATUTO

ARTICOLO 1
E’ costituita un’Associazione denominata: “ECOMUSEO DEL LAGO D’ORTA E MOTTARONE” con durata sino al 31 dicembre del 2050 e senza scopo di lucro, regolata a norma delle disposizioni in materia di Associazioni del Codice Civile, di quelle previste dal D.L. 4 dicembre 1997 n.460, della L.R. 14 maggio 1995 n.31 e successive modifiche, nonché del presente Statuto.

ARTICOLO 2
La sede legale e operativa dell’Associazione è in Pettenasco (NO), via Fara n.7/A, presso “Casa Fara”.
Con delibera dell’Assemblea potranno essere istituite sedi secondarie funzionali alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

ARTICOLO 3
L’Associazione si prefigge gli scopi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività di cui all’art.7 DL 5.2.97 n.22, nonché di promozione della cultura e dell’arte.
Detti scopi, da conseguirsi nell’ambito della Regione Piemonte, vengono qui di seguito meglio specificati:
a) promuovere nelle aree rivierasche, collinari e montane del Cusio e del Mottarone l’organizzazione di un Ecomuseo disperso sul territorio a proposta culturale multipla, coordinando e valorizzando unitariamente i diversi patrimoni museali, naturalistici e culturali presenti su tutto questo territorio;
b) assicurare in modo permanente su questo territorio le funzioni di ricerca, presentazione, valorizzazione della memoria storica, della cultura materiale, dei beni naturali e culturali, delle tradizioni, ed in generale delle relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, rappresentative dei modi di vita e dell’evoluzione del paesaggio, nella loro evoluzione storica;
c) favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali e delle istituzioni scolastiche e culturali presenti su questo territorio, attraverso il censimento e il raccordo all’interno dei diversi filoni tematici di tutte le risorse storico-culturali e naturalistiche presenti sul territorio, il sostegno alle singole iniziative esistenti e la promozione di ulteriori interventi in campo culturale, etnografico e naturalistico, rappresentativi del patrimonio delle comunità stesse.
d) presentare, far conoscere e condividere questo patrimonio con i visitatori e con i pubblici interessati mediante l’impiego di efficaci forme di promozione, di comunicazione, di animazione sul territorio; la formazione di operatori specializzati; l’organizzazione di specifici servizi e la produzione di beni vendibili ai visitatori; il collegamento e la collaborazione con altre realtà tematicamente affini, in un quadro di relazioni e scambi più ampio;
e) favorire attraverso la collaborazione tra enti culturali e operatori turistici lo sviluppo del turismo, unicamente di carattere culturale, sul territorio, accrescendone i flussi, creando occasioni dirette e indirette di impiego e di vendita di prodotti locali.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per raggiungere detti scopi l’Associazione potrà:
- promuovere, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, ricerche, catalogazioni, illustrazioni e pubblicazioni di dati scientifici; sollecitare l’interessamento di autorità ed enti scientifici locali, nazionali ed internazionali in relazione all’attività di studio e di ricerca; organizzare mostre ed esposizioni sia a carattere temporaneo che permanente, di carattere culturale, storico, sociale e naturalistico; indire conferenze e dibattiti; organizzare viaggi, visitare esposizioni e musei; promuovere iniziative idonee alla salvaguardia del patrimonio artistico, storico ed ambientale del territorio dell’Ecomuseo del lago d’Orta e del Mottarone e del suo bacino culturale;
- valorizzare sul proprio territorio, in collaborazione con gli enti associati o anche con altri enti pubblici e privati, abitazioni o fabbricati caratteristici, mobile e attrezzi, strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionale, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
- predisporre, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, percorsi nel paesaggio e nell’ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambiti tradizionali di contorno;
- organizzare, a vantaggio della popolazione locale e dei visitatori servizi di supporto alle attività museali, culturali e di valorizzazione dell’ambiente naturale, quali: un centro di documentazione dotato di biblioteca, mediateca, archivi, banca dati dei visitatori; un sistema coerente di segnaletica per valorizzare in un’immagine unitaria le varie realtà presenti sul territorio; punti di informazione turistica culturale; un “pass Ecomuseo” per mettere in rete una serie di siti di visita e facilitarne l’accesso da parte dei visitatori; servizi di marketing, sia interno che esterno, curando in particolare la comunicazione e la promozione di un’immagine coordinata dei singoli musei e siti, anche attraverso la produzione di depliants, brochures, manifesti pubblicitari, film, video, collegamenti con la rete Internet, offerta di pacchetti turistici culturali e collegamento con tour e bus operator e quant’altro potesse essere utile per la realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura sia da privati che da enti locali, quali, ad esempio, Comuni, Province o Regione, nonché enti nazionali ed internazionali;
- acquistare, affittare o ricevere in donativo beni mobili ed immobili di significativo interesse storico, archeologico, artistico, demoantropologico e comunque utili a testimoniare la cultura materiale e immateriale del territorio di riferimento.
Le attività connesse a quelle direttamente istituzionali non potranno avere in nessun caso carattere prevalente ed i relativi proventi non dovranno superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.

ARTICOLO 4
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche od Enti di qualsivoglia natura, residenti in particolare ma non esclusivamente nell’area cusiana e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali o svolgano attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci ordinari:
 Sono soci ordinari i soci fondatori, sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione e quegli altri organismi, sia pubblici che privati, titolari o rappresentanti di iniziative museali permanenti, a carattere storico, artistico o comunque finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Cusio e delle zone circostanti, che verranno ammessi come soci ai sensi degli articoli seguenti del presente statuto.
Si impegnano a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite per questa categoria dal Consiglio Direttivo.

Soci sostenitori:
Sono soci sostenitori le persone o enti che al versamento delle quote associative stabilite per i soci ordinari, facciano seguire contributi liberali non inferiori alla quota determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per i soci sostenitori.

Soci onorari:
Sono soci onorari le persone, enti o istituzioni, italiane o straniere, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

ARTICOLO 5
L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Per gli enti diversi dalle persone fisiche, la richiesta di adesione deve essere formalmente deliberata dall’organo esecutivo dell’ente richiedente.
La nomina dei soci onorari spetta all’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Sull’ammissione a socio, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
Le decisioni del Consiglio Direttivo, riportate sull’apposito libro verbale, devono essere motivate.

ARTICOLO 6
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla nomina delle cariche elettive degli organi dell’Associazione e tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Detto regolamento interno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Nel caso di soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, verrà sospeso il loro diritto di voto negli organi sociali fino al momento della regolarizzazione della loro posizione, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di applicare le ulteriori sanzioni di cui al paragrafo precedente.
Il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione.
I soci richiamati, diffidati o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea ratifica le delibere di esclusione dei soci emesse dal Consiglio Direttivo che non siano state annullate dal Collegio dei Probiviri.
Ciascun socio che intenda recedere dall’Associazione, deve darne comunicazione al Presidente con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.
Nel caso in cui il socio recedente non sia una persona fisica, con il recesso decadono tutti gli eventuali rappresentanti dell’ente recedente negli organi dell’Associazione, che l’Assemblea provvederà a sostituire al più presto.
Il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata nell’anno in corso.

ARTICOLO 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- contributi dei soci
- da ogni bene mobile o immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi in riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- dai rimborsi percepiti a qualsiasi titolo;
- dai proventi di eventuali attività marginali di carattere commerciale o produttivo;
- ogni altro tipo di entrata.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di Associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo per ogni categoria e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
 
ARTICOLO 8
L’Associazione chiude l’esercizio sociale il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 9
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Presidente dell’Associazione
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci.
Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il trenta aprile.
Le assemblee, sia ordinaria che straordinarie, sono convocate dal Presidente dell’Associazione, nei casi previsti dallo statuto o in base alle necessità, ovvero se richieste da un terzo dei soci.
La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai soci, con un preavviso di almeno 15 giorni, con lettera raccomandata o con quegli altri mezzi eventualmente previsti dal regolamento.
Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci, e deliberano a maggioranza dei voti.
Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
E’ però richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione, e la presenza ed il voto favorevole di tre quarti degli associati per sciogliere l’Associazione, deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio e nominare i liquidatori.

ARTICOLO 11
Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di una per socio.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

ARTICOLO 12
L’Assemblea nomina di volta in volta un Presidente dell’Assemblea e nomina altresì un segretario, anche non socio.
Il verbale dell’Assemblea viene firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 13
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- delinea le linee generali di azione dell’Associazione per ogni esercizio sociale, ed approva il programma di lavoro presentato dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo, decidendo l’utilizzo degli eventuali proventi, tenendo presente l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- elegge il Presidente dell’Associazione, il vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, i componenti non di diritto del comitato tecnico scientifico, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva il regolamento interno;
- nomina i soci onorari.

L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
- sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina dei sostituti di eventuali membri degli organi sociali dimissionari, qualora l’Assemblea ordinaria non possa essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni. I sostituti così eletti scadranno insieme a quelli già in carica all’atto della loro nomina;
- su tutti quegli argomenti di carattere urgente per i quali viene richiesta la convocazione di un’Assemblea straordinaria da almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 14
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.
Il Presidente può conferire sia a soci che a terzi procure speciali od a negozia per determinati atti o categorie di atti, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
In caso di impedimento le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente. Nel caso di dimissioni anticipate del Presidente, lo sostituisce il vice Presidente sino al termine naturale del mandato originario del Presidente dimissionario.

ARTICOLO 15
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da tre a sette secondo la determinazione dell’Assemblea all’atto della nomina, di cui almeno due terzi scelti sempre tra i soci ordinari.
Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e il vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea ordinaria, con particolare riguardo al programma di lavoro annuale;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilire gli importi delle quote sociali annuali delle varie categorie dei soci;
-  stabilire eventuali quote di iscrizione all’Associazione da richiedere ai nuovi soci una tantum, oltre alla quota sociale di competenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un tesoriere che cura la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo, e che è preposto alla cura degli altri atti amministrativi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può dotarsi di organi tecnici di gestione dell’Associazione, quali un direttore, o comitati tecnici costituiti ad hoc, scelti anche tra non soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa, o quando almeno un terzo dei consiglieri gliene faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare entro quindici giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da trascrivere sull’apposito libro verbali, che viene sottoscritto dal Presidente e da un altro membro del consiglio stesso, chiamato di volta in volta a fungere da segretario; copia delle deliberazioni è da affiggere all’albo dell’Associazione.

ARTICOLO 16
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da un rappresentante per ognuno dei soci oltre che da eventuali componenti anche non soci, le cui caratteristiche possano essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, indicati dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea.

Il CTS ha il compito di garantire una presenza attiva ed equilibrata nell’attività sociale di tutti i soci e di svolgere un ruolo privilegiato di elaborazione di pareri e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo, particolarmente in merito a:
- contenuti culturali dell’azione dell’Associazione;
- progetti specifici di sviluppo dell’Associazione;
- indicazioni relative al programma di lavoro dell’Associazione;
- valutazione delle attività svolte dall’Associazione.
Il CTS elegge un proprio Presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni, annotandole in apposito registro.
L’organizzazione del CTS è demandata al regolamento.

ARTICOLO 17
Il Collegio dei Revisori dei conti, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è composto da un numero di membri, variabile da uno a tre, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci, e comunque al di fuori del componenti del Consiglio Direttivo.
Al Collegio spetta la vigilanza, attuata attraverso periodiche verifiche, della regolarità sia formale che sostanziale della contabilità e degli adempimenti amministrativi, sulla conduzione dell’Associazione.
I verbali del Collegio dei Revisori sono scritti su apposito libro verbali; il Collegio redige annualmente una relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 18
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione, sui casi di lite tra i soci, oltre che su quant’altro il Consiglio Direttivo o il singolo socio riterranno di sottoporgli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dallo statuto e dai regolamenti.
Le decisioni dei Probiviri sono annotate su apposito libro verbali e sono inappellabili.

ARTICOLO 19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 10 del presente statuto; l’Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione, patrimonio che in ogni caso dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Ai fini sopraindicati, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 20
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.


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